Checklist sul recupero crediti in Portogallo

1 - Prescrizione del credito

Obblighi civili e commerciali generali (debito contrattuale): 20 anni

Pagamenti periodici (ad es. affitto, interessi, rendite): 5 anni

Vendite commerciali a non commercianti o per uso non commerciale: 2 anni

Servizi professionali (professionisti indipendenti/liberi professionisti): 2 anni

Debiti di utilità per consumatori (di natura civile): 6 mesi


2 - Come interrompere la prescrizione

  • Azione legale
  • Riconoscimento espresso da parte del debitore



3 - Lettera di diffida dell'avvocato

Non obbligatoria

4 - Tribunale competente

  • Se l'importo della richiesta è inferiore a 15.000 €, il caso sarà trattato da un tribunale civile locale (juízo de proximidade o juízo de competência genérica).
  • Se l'importo è superiore a 15.000 euro, il caso è di competenza del tribunale civile centrale o della sezione del tribunale commerciale, se esistente e se la richiesta deriva da un'attività commerciale.

5 - Tipo di procedura

Procedimento sommario (verbale) per crediti non superiori a 15.000 euro; procedimento ordinario per tutti gli altri casi. Competenza territoriale:

Per le richieste presentate tramite il procedimento di ingiunzione (procedimento de injunção), la domanda iniziale deve essere presentata all'Ufficio nazionale delle ingiunzioni (Balcão Nacional de Injunções – BNI).


6 - Come nominare un avvocato

Procura forense (procuração forense):

L'autenticazione notarile o l'apostille NON sono richieste per i procedimenti interni.

7 - Documenti necessari per l'azione legale

Documenti richiesti per l'azione legale in Portogallo (recupero crediti civili/commerciali):

  • Contratto (o qualsiasi prova dell'accordo sottostante)
  • Fatture
  • Estratto conto (con ripartizione degli importi insoluti)
  • Solleciti di pagamento (lettere raccomandate o e-mail)
  • Riconoscimento del debito (documenti firmati, pagamenti parziali, e-mail)
  • Corrispondenza pertinente (che dimostri il rapporto o l'ammissione del debitore)


Nota: preferibilmente originali o copie autenticate. Non è necessaria l'autenticazione notarile, a meno che i documenti non siano stati emessi all'estero.


8 - Durata media di una causa ordinaria

Da 12 a 18 mesi per una sentenza di primo grado

9 - Procedimenti speciali per crediti pecuniari

Injunção (procedimento ingiuntivo):

Per crediti civili/commerciali non contestati. Presentata online tramite l'Ufficio Nazionale delle Ingiunzioni (BNI). Si converte in titolo esecutivo se non viene impugnata.


Ingiunzione di pagamento europea:

Per crediti transfrontalieri nell'UE. Basato sul regolamento (CE) n. 1896/2006. Procedimento rapido e semplificato se il debitore non si oppone.


Procedura per le controversie di modesta entità:

Per crediti fino a 15.000 euro. Azione dichiarativa semplificata ai sensi del codice di procedura civile.


Procedimenti esecutivi (Ação Executiva):

Utilizzata per riscuotere il pagamento sulla base di titoli esecutivi (ad esempio, sentenza, riconoscimento di debito autenticato o ingiunzione non contestata).

10 - Regime delle spese legali

Spese extragiudiziali: interamente a carico del creditore. Non recuperabili dal debitore salvo diverso accordo contrattuale.


Spese giudiziarie (taxa de justiça):

  • A carico del ricorrente al momento del deposito.
  • Recuperabili dalla parte soccombente in caso di accoglimento della domanda.


Onorari degli avvocati e altre spese legali:

  • Non recuperabili dalla parte soccombente.
  • È possibile ottenere solo un rimborso forfettario, fino al doppio delle spese giudiziarie sostenute, a copertura di tutte le spese (art. 26 del RCP).

11 - Interessi di mora

Debiti civili:

  • Tasso di interesse legale fissato annualmente (ad esempio, 5,997%/anno nel 2024).
  • Si applica dalla data di scadenza o dalla notifica formale (interpelação).


Debiti commerciali (B2B):

  • Tasso legale più elevato (ad esempio 9,60%/anno nella seconda metà del 2024).
  • Si applica automaticamente dopo 30 giorni dalla fattura/consegna.
  • Basato sul DL 62/2013 (che recepisce la direttiva UE 2011/7).


Interessi contrattuali: le parti possono concordare tassi più elevati/inferiori, purché non abusivi.

Interessi composti (anatocismo): consentito solo se concordato o se gli interessi non sono stati pagati per più di un anno.