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Germania
Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza italiana in Germania
2 Gennaio 2026
- Germania
Nelle controversie transfrontaliere, una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto all’estero non producono automaticamente effetti in Germania. I creditori devono solitamente determinare se il titolo straniero è automaticamente esecutivo (come spesso accade all’interno dell’UE) o se un tribunale tedesco deve prima riconoscere la decisione ed emettere una sentenza di esecuzione (exequatur) prima che possano essere avviate misure esecutive.
Il quadro giuridico per i titoli stranieri in Germania
La Germania applica un approccio a più livelli:
- Le sentenze dell’UE in materia civile e commerciale sono generalmente esecutive ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) senza una dichiarazione separata di esecutività, fatte salve le prescrizioni documentali e le norme di notificazione.
- Le sentenze non UE possono essere coperte da trattati specifici; se non si applica alcun trattato, il riconoscimento e l’esecutività sono generalmente gestiti attraverso una procedura di exequatur ai sensi degli articoli 328, 722 e 723 ZPO.
- La Convenzione dell’Aia sulle sentenze del 2019 è entrata in vigore per l’UE (e quindi per la Germania, ad eccezione della Danimarca) il 1° settembre 2023, creando un quadro trattato tra l’UE e le altre parti contraenti (tra cui l’Ucraina).
Verifica dei beni prima dell’esecuzione
Prima di avviare l’esecuzione, è spesso utile verificare se il debitore dispone di beni o è insolvente, ad esempio consultando:
- il portale degli annunci di insolvenza per verificare i procedimenti avviati;
- il registro dei debitori (sezioni ZPO sull’accesso al registro dei debitori);
- le richieste di informazioni disponibili tramite un ufficiale giudiziario una volta avviata l’esecuzione (ad esempio, coordinate bancarie, datore di lavoro, veicoli immatricolati) alle condizioni descritte nel ZPO.
Esecuzione di sentenze italiane in Germania
Esecuzione senza exequatur ai sensi del regolamento Bruxelles I bis
Per una sentenza dell’UE, come è il caso dell’Italia, il titolo straniero è già esecutivo in Germania ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, pertanto il creditore può rivolgersi direttamente all’organo di esecuzione competente, senza una dichiarazione di esecutività separata.
Documenti generalmente richiesti per l’esecuzione
Per eseguire una sentenza italiana in Germania, il creditore deve fornire:
- una copia della sentenza; e
- il certificato ai sensi dell’articolo 53 e dell’allegato I del regolamento Bruxelles I bis che conferma l’esecutività e contiene le informazioni richieste (comprese le informazioni sugli interessi e sulle spese recuperabili). (
Aspetti pratici relativi alla notifica e alla traduzione
Il certificato Bruxelles I bis deve essere notificato al debitore prima della prima misura di esecuzione.
Le autorità tedesche possono richiedere una traduzione/traslitterazione in tedesco del certificato e possono richiedere una traduzione della decisione se non possono procedere senza di essa. Anche il debitore può richiedere una traduzione della sentenza per opporsi all’esecuzione.
Impugnazione dell’esecuzione di una sentenza dell’UE
Un debitore può chiedere il rifiuto dell’esecuzione ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, sulla base dei motivi di rifiuto elencati nell’articolo 45 (quali l’ordine pubblico, le preoccupazioni relative al giusto processo e l’incompatibilità con determinate sentenze). È escluso un riesame sostanziale della decisione straniera.
Il diritto tedesco prevede anche un meccanismo per chiedere la cessazione o la limitazione dell’esecuzione qualora il debitore possa presentare una decisione dello Stato di origine che incide sull’esecutività.
Come eseguire una sentenza italiana in Germania
Verificare che si applichi il regolamento Bruxelles I bis
Una sentenza civile o commerciale italiana rientra tipicamente nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, il che significa che in Germania non è richiesto l’exequatur, fatte salve le condizioni di applicabilità e le formalità previste dal regolamento.
Ottenere il certificato di esecutività e la copia della sentenza
Per l’esecuzione in Germania, sono generalmente necessari:
- una copia autentica della sentenza italiana; e
- il certificato di cui all’articolo 53 / allegato I del regolamento Bruxelles I bis rilasciato dal tribunale italiano.
Gestire tempestivamente la notifica e le traduzioni
Assicurarsi che il certificato sia notificato prima della prima misura di esecuzione ed essere pronti a fornire traduzioni in tedesco se richiesto dall’autorità di esecuzione o dal debitore nelle circostanze specifiche descritte dal regolamento.
Avviare le misure di esecuzione in Germania
Una volta soddisfatti i requisiti formali di Bruxelles I bis, le fasi di esecuzione seguono la procedura nazionale tedesca, comprese le misure gestite dagli ufficiali giudiziari e dai funzionari giudiziari.
Misure esecutive disponibili in Germania una volta ottenuto il riconoscimento
Le misure esecutive sono disciplinate dal diritto nazionale. Tra gli esempi descritti figurano:
- sequestro di beni materiali da parte di un ufficiale giudiziario;
- pignoramento e trasferimento di crediti da parte dell’ufficiale giudiziario (Rechtspfleger);
- vendita di beni immateriali da parte del tribunale.
Un ufficiale giudiziario può richiedere al debitore una dichiarazione patrimoniale e, se il debitore non si presenta senza giustificato motivo o si rifiuta di presentarla, può essere richiesto un mandato di arresto nelle circostanze descritte dalla ZPO.
Riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale italiano in Germania
Il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri sono disciplinati dalla Convenzione di New York (1958). I punti pratici fondamentali includono i documenti richiesti (lodo originale certificato e accordo arbitrale, o copie certificate) e i motivi di rifiuto stabiliti nella Convenzione.
Conclusione
La Germania fornisce un quadro chiaro per l’esecuzione transfrontaliera:
- le sentenze italiane, come quelle degli altri paesi membri dell’UE, sono generalmente esecutive senza exequatur ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi al certificato, alla notifica e alla traduzione.
Le sentenze non UE richiedono spesso l’exequatur ai sensi degli articoli 328, 722 e 723 ZPO, con condizioni definite (tra cui la reciprocità e le garanzie di un giusto processo), seguite dall’esecuzione secondo la procedura tedesca.

